bhei italia

BHEI Italia è il marchio della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI).

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RC Generale

Denuncia in caso di Richiesta di Risarcimento.

La condizione preliminare per ottenere l’indennizzo previsto da questa Polizza, prevede che l’Assicurato invii, nel più breve tempo possibile durante il Periodo di Validità della Polizza [e comunque non oltre 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto], una denuncia agli Assicuratori di qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

Tale denuncia dovrà contenere i dettagli completi dell’azione, dell’errore o dell’omissione, della transazione o dell’evento che ha dato origine alla Richiesta di Risarcimento e/o la perdita, compresa la data di tale azione, errore o omissione, transazione o evento, il nome(i) della persona(e) responsabile di tale atto, errore o omissione, transazione o evento, il nome(i) del possibile richiedente(i) e l’importo prevedibile della Richiesta di Risarcimento.

Se, per ragioni esclusivamente pratiche, l’Assicurato non è in grado di inviare la comunicazione entro il Periodo di Validità della Polizza, viene concesso un ulteriore periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni, sempre che l’Assicurato sia venuto a conoscenza della Richiesta di Risarcimento entro il Periodo di Validità della Polizza. Questa Polizza non potrà prendere in considerazione alcuna Richiesta di Risarcimento denunciata dopo tale periodo di tolleranza. La Parte Contraente, entro i tempi previsti, dovrà fornire al reparto sinistri indicato dagli Assicuratori, e all’indirizzo riportato nella Scheda di Polizza, tutte le informazioni, la documentazione e le evidenze ragionevolmente necessarie. Per quanto riguarda l’Assicurazione RCO, la Parte Contraente dovrà anche denunciare qualsiasi decesso o qualsiasi incidente soggetti a indagine giudiziaria in base alla legislazione sugli infortuni sul luogo di lavoro, in tale secondo caso il termine di 30 (trenta) giorni per la denuncia decorre dalla data nella quale la Parte Contraente ha ricevuto notifica di tale inchiesta

La Parte Contraente dovrà comunicare al reparto sinistri degli Assicuratori qualsiasi richiesta o azione intrapresa dal richiedente, o dagli eredi del richiedente, e quelle degli enti assicurativi competenti e dovrà trasmettere tempestivamente qualsiasi documentazione ricevuta relativa alla vertenza. Al termine di ogni periodo assicurativo, gli Assicuratori, tramite il proprio reparto sinistri, forniranno alla Parte Contraente un rapporto dettagliato di tutti le Richieste di Risarcimento registrate.

La Denuncia di Sinistro deve essere inoltrata per scritto dall’Assicurato (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:

Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) - Rappresentanza Generale per l’Italia
Corso Italia 13, 20122 - Milano MI
Tel. 02 8725 3385
Fax 02 8725 3386
E-mail: sinistri@bhei-italia.com
PEC: sinistri.bhei-italia@legalmail.it

La copertura assicurativa garantita da questa Polizza è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dalla Parte Contraente sotto forma di S.I.R. - Self Insured Retention per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento, così come definito nella Scheda di Polizza.

Nessuna Ammissione di Responsabilità
Quale condizione preliminare per ottenere l’indennizzo previsto da questa Polizza, l’Assicurato (o qualsiasi persona, azienda o società che agisce in nome o per conto dell’Assicurato) non dovrà rilasciare dichiarazioni di responsabilità, proporre compromessi, stabilire od offrire alcun pagamento in relazione alla Richiesta di Risarcimento senza aver prima ottenuto l’autorizzazione scritta da parte degli Assicuratori.

Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista

Prescrizione
Come previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. Ai sensi dell’Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Reclami

I reclami e le dichiarazioni di insoddisfazione riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami
Corso Italia 13, 20122 - Milano MI
Fax: +39 02 49524987
E-mail: reclami@bhei-italia.com

L’Ufficio Reclami provvederà a fornire il riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo (con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori). I reclami relativi al comportamento dei broker e dei loro dipendenti/collaboratori saranno gestiti direttamente dal broker interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente al broker, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché l’intermediario provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora non fosse soddisfatto dell’esito del reclamo di competenza della Compagnia (o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo), il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, con le seguenti modalità, via posta ordinaria all’indirizzo:

Via del Quirinale 21, 00187 Roma
via fax al numero +39 0642133206
via PEC all’indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it
oppure: ivass@pec.ivass.it

trasmettendo anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il riscontro della stessa.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione (o all’intermediario) e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it, ove è presente un modello scaricabile tramite link:

Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale quali la mediazione, obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it